Fabrizio Di Patti – Dottore Commercialista

D.Lgs. 192/2024 tratta le somme escluse dal reddito del professionista

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 192/2024, il legislatore ha finalmente introdotto una disciplina più chiara e strutturata in tema di fiscalità dei professionisti, andando a rivedere il tanto discusso articolo 54 del TUIR. Un passaggio importante è rappresentato dall’introduzione esplicita del principio di onnicomprensività nella determinazione del reddito, insieme alle deroghe specifiche che ora trovano una chiara collocazione normativa.

Vediamo insieme le somme che non concorrono a formare il reddito professionale e le ricadute pratiche per chi esercita arti e professioni.


1. Le deroghe previste nel nuovo art. 54 del TUIR

Il comma 2 dell’art. 54, come riformulato, elenca le fattispecie escluse dalla base imponibile del reddito professionale. In particolare:

“Non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di:

  • contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico di chi li corrisponde;
  • rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente;
  • riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio dell’attività e dei servizi connessi.”

Contributi previdenziali a carico del cliente

Resta confermata la disciplina già in vigore: il contributo integrativo (ad es. 4% o 5% a seconda della cassa professionale) addebitato al cliente è escluso dal reddito. Si tratta, di fatto, di una partita di giro: non rappresenta compenso, ma un obbligo normativo che il cliente versa per conto del professionista.

Rimborsi spese documentati

Una delle novità più importanti riguarda i rimborsi spese analiticamente addebitati al cliente. Questi, se dettagliati e riferibili in modo diretto alla prestazione, non concorrono alla formazione del reddito. Ciò rappresenta un allineamento al principio di neutralità fiscale per le somme anticipate per conto del committente.

Ma attenzione: queste spese non saranno deducibili dal reddito, proprio perché già escluse dalla base imponibile. Di fatto, è necessario tenere una contabilità distinta, che separi:

  • spese analiticamente addebitate (escluse dal reddito e non deducibili);
  • spese generiche o non documentate (incluse e deducibili secondo le regole ordinarie).

Spese per locali condivisi (riaddebiti)

Anche il riaddebito delle spese comuni – come l’affitto o le utenze di uno studio condiviso – è ora escluso dal reddito. L’obiettivo è evitare che chi, ad esempio, ha intestato un contratto di locazione per uno studio condiviso con altri colleghi, debba pagare imposte su somme ricevute a titolo di reintegro. Tuttavia, anche in questo caso, servirà una gestione contabile dedicata.

La ratio è semplice: si tratta di somme percepite per conto terzi, e quindi fiscalmente neutre. Tuttavia, se le spese non vengono rimborsate, allora rientreranno tra quelle deducibili in capo al professionista intestatario.

Spese sostenute direttamente dal committente

Il nuovo comma 3 dell’articolo 54 ribadisce quanto già previsto prima della riforma:

“Le spese relative all’esecuzione di un incarico sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.”

Un esempio pratico? Se il cliente prenota e paga direttamente una sala convegni per un evento gestito dal professionista, questa somma non va considerata come compenso in natura.


2. Le implicazioni operative per i professionisti

Dal punto di vista pratico, la riforma implica:

  • L’adozione di un nuovo piano dei conti, che distingua con chiarezza spese rilevanti fiscalmente da quelle escluse;
  • Un’attenzione maggiore alla documentazione delle spese analitiche da riaddebitare (scontrini, fatture, note spese);
  • L’utilizzo corretto dei codici e dei conti in contabilità per non generare errori in dichiarazione.

Sebbene queste modifiche comportino un aggravio in termini amministrativi, consentono una gestione più trasparente e aderente alla realtà economica delle prestazioni professionali.


Conclusioni

La riforma del reddito da lavoro autonomo, grazie al D.Lgs. 192/2024, rappresenta un passo avanti importante verso una fiscalità più coerente per i professionisti.

Per chi, come me, segue quotidianamente le novità in ambito tributario, è evidente che la corretta applicazione delle nuove regole richiederà attenzione, organizzazione e supporto contabile adeguato.

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