Fabrizio Di Patti – Dottore Commercialista

Frontalieri in Svizzera: novità sulla tassazione e nuovo codice tributo per la sostitutiva

Con l’articolo 6 del Decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, sono state introdotte importanti novità fiscali riguardanti i lavoratori frontalieri italiani impiegati in Svizzera. A partire dal periodo d’imposta 2024, questi contribuenti possono optare per un regime fiscale agevolato che prevede l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali.


1. Chi può accedere al nuovo regime

Possono esercitare l’opzione:

  • I residenti nei comuni elencati nell’allegato 1 del decreto;
  • I residenti nei comuni delle province di Brescia e Sondrio indicati nell’allegato 2, purché soddisfino le seguenti condizioni:
    • siano lavoratori dipendenti frontalieri ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo Italia-Svizzera del 23 dicembre 2020;
    • abbiano lavorato in Svizzera nei cantoni dei Grigioni, Ticino o Vallese alla data di entrata in vigore dell’Accordo, oppure tra il 31 dicembre 2018 e tale data;
    • percepiscano redditi tassati in Svizzera secondo l’art. 3 del medesimo Accordo.

2. Regime fiscale agevolato

Con l’opzione, i redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera sono soggetti a una imposta sostitutiva del 25% calcolata sull’importo delle imposte pagate in Svizzera.

Attenzione: le imposte versate in Svizzera non sono più detraibili ai fini IRPEF, proprio in virtù dell’opzione per l’imposta sostitutiva.

Inoltre, i lavoratori potranno detrarre dalla sostitutiva un importo pari al 20% dei contributi versati a enti previdenziali esteri, come previsto dalla Legge 213/2023.

3. Modalità di esercizio dell’opzione

L’opzione per il nuovo regime fiscale:

  • va esercitata nella dichiarazione dei redditi;
  • comporta il versamento dell’imposta sostitutiva entro il termine previsto per il saldo IRPEF;
  • comporta la conversione in euro delle imposte svizzere secondo il cambio medio dell’anno di percezione del reddito;
  • si applicano, per il resto, le regole ordinarie in materia di accertamento e contenzioso.

4. Istituito il codice tributo “1863”

Con la Risoluzione n. 27/E del 10 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il nuovo codice tributo “1863” per il versamento tramite modello F24 dell’imposta sostitutiva dovuta dai lavoratori frontalieri in Svizzera che optano per il nuovo regime.

Codice tributo: 1863
Descrizione: Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui redditi percepiti in Svizzera dai lavoratori dipendenti frontalieri – art. 6 del D.L. 9 agosto 2024, n. 113

Il codice va indicato nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza della colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione dell’anno di riferimento nel formato “AAAA”.


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