Nel mio lavoro quotidiano da commercialista mi trovo spesso ad affrontare dubbi dei clienti su come comportarsi di fronte a un avviso bonario ricevuto a seguito di un controllo automatico o formale.
Una delle domande più frequenti è: “Devo impugnarlo subito?”
La giurisprudenza, da tempo, ha chiarito che l’avviso bonario è un atto impugnabile facoltativamente (Cass. n. 3466/2021). Tuttavia, è bene valutare con attenzione se farlo subito sia effettivamente la scelta più efficace.
Avviso bonario: un atto non sempre strategico da impugnare subito
L’Ordinanza n. 2092/2025 della Corte di Cassazione torna sul tema e ribadisce che l’impugnazione dell’avviso bonario non blocca in alcun modo l’Agenzia delle Entrate Riscossione dal notificare successivamente la cartella di pagamento. Anzi, se il contribuente decide di impugnare anche la cartella, il primo ricorso avverso l’avviso bonario diventa automaticamente inammissibile, in quanto perde di interesse giuridico.
In pratica: la cartella di pagamento sostituisce l’avviso bonario, rendendo il primo contenzioso superfluo.
Perché la cartella va comunque notificata
Secondo quanto precisato nell’Ordinanza della Corte, anche nel caso in cui un ricorso contro l’avviso bonario venga accolto, AdER deve comunque notificare la cartella entro i termini decadenziali previsti dall’art. 25, comma 1, lett. b), del DPR 602/1973.
Questo perché i termini previsti per il controllo formale (art. 36-ter DPR 600/1973) hanno natura ordinatoria, mentre quelli per l’iscrizione a ruolo e notifica della cartella sono perentori. In altre parole, la cartella va comunque emessa nei tempi, a meno che non sia intervenuto un giudicato sul merito dell’avviso bonario.
Se il giudice ha accolto il ricorso contro l’avviso bonario, AdER non può avviare attività esecutive, anche se ha nel frattempo notificato la cartella.
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito più volte (da ultimo con la Risoluzione 110/E del 2010 e il comunicato stampa n. 67 del 23/05/2012) che l’avviso bonario non è un atto presupposto in senso tecnico.
Pertanto, se il contribuente non lo impugna, nulla vieta di presentare ricorso avverso la successiva cartella. Questo significa che non si perde il diritto alla difesa se si decide di aspettare la cartella.
Ma attenzione: se si impugna subito l’avviso bonario, ci si espone alla possibile eccezione di inammissibilità e si riceverà comunque la cartella.
Le più recenti pronunce della Cassazione
La Corte Suprema, nelle recenti sentenze nn. 19049/2024, 24683/2024 e 31630/2024, ha confermato che:
- La cartella è un atto autonomo che fa cadere ogni precedente atto impugnabile solo in via facoltativa (es. avviso bonario);
- Se il contribuente impugna la cartella, non ha più interesse a continuare il giudizio sull’avviso bonario;
- Se non impugna la cartella, ma ha impugnato l’avviso bonario, la pretesa si consolida e il ricorso iniziale diventa inutile.
Nel caso esaminato nella sentenza n. 31630/2024, la Corte chiarisce che l’atto tipico (la cartella), una volta notificato, assume rilievo preminente rispetto all’atto facoltativamente impugnabile (l’avviso bonario).
Conclusioni operative
Se ricevi un avviso bonario e vuoi contestare la pretesa:
- Valuta bene se attendere la cartella e impugnare direttamente quella;
- Impugnare l’avviso bonario subito potrebbe rivelarsi inutile, con rischio di vedere il ricorso dichiarato inammissibile;
- Solo una sentenza definitiva sul bonario impedisce l’attività esecutiva, ma non la notifica della cartella;
- In ogni caso, la cartella va sempre impugnata, se si intende contestare la pretesa.
Questo orientamento è ormai consolidato nella giurisprudenza, e conferma che, nella pratica, conviene concentrarsi sull’impugnazione della cartella piuttosto che anticipare i tempi con l’avviso bonario.