l Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fornito istruzioni ufficiali in merito all’obbligo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 860, L. n. 207/2024), di iscrivere il domicilio digitale – ovvero la PEC – degli amministratori delle società nel Registro delle Imprese. L’intervento ministeriale si è reso necessario per chiarire le interpretazioni difformi emerse presso le varie Camere di commercio.
Secondo l’orientamento espresso, l’obbligo riguarda tutti gli amministratori di società di capitali e di persone (come Srl, Spa, Snc, Sas, Sapa e cooperative), indipendentemente dalla specifica forma societaria. Rientrano tra i soggetti obbligati anche i liquidatori, siano essi nominati internamente oppure dall’autorità giudiziaria.
Esclusioni previste
Non sono invece tenuti a comunicare la PEC gli amministratori delle società che non svolgono attività commerciale, tra cui:
- Le società semplici che non esercitano attività d’impresa (ad eccezione di quelle agricole);
- Le società di mutuo soccorso (L. n. 3818/1886, art. 2, comma 2);
- I consorzi (ex art. 2602 c.c.) e le società consortili (ex art. 2615-ter c.c.) che si limitano a coordinare o gestire specifiche fasi produttive dei soci, senza esercitare attività commerciale autonoma.
Chi deve comunicare la PEC
L’obbligo ricade sui singoli soggetti che esercitano poteri gestionali. Questo significa che, in presenza di un consiglio di amministrazione, ogni amministratore deve disporre di una propria PEC individuale, separata da quella dell’impresa.
Requisiti e scadenze
Con la nota ministeriale n. 43836 del 12 marzo 2025, il MIMIT ha precisato alcuni aspetti pratici:
- È necessario che l’indirizzo PEC dell’impresa sia distinto da quello degli amministratori;
- Se attualmente le PEC coincidono, le imprese dovranno regolarizzare la situazione entro il 30 giugno 2025, dotando ogni amministratore di un indirizzo autonomo;
- È però ammesso l’utilizzo dello stesso indirizzo PEC da parte di un amministratore che ricopra ruoli in più imprese.
Tempi e modalità
- Per le nuove iscrizioni o costituzioni successive al 1° gennaio 2025, la PEC dovrà essere comunicata contestualmente alla presentazione della domanda;
- Le società già esistenti avranno tempo fino al 30 giugno 2025 per adeguarsi;
- La comunicazione della PEC da parte degli amministratori sarà esente da imposta di bollo e diritti di segreteria, a condizione che venga presentata come pratica autonoma.
Conseguenze in caso di mancato adempimento
Il MIMIT ha delineato due possibili scenari sanzionatori:
- Sospensione della pratica: qualora una nomina o un rinnovo venga presentato senza la PEC dell’amministratore, la Camera di commercio sospenderà l’istruttoria, dando un termine (massimo 30 giorni) per integrare il dato. Trascorso tale termine senza adeguamento, la domanda sarà rigettata.
- Sanzione pecuniaria: in assenza di una disciplina sanzionatoria specifica, si applicherà l’art. 2630 c.c., che prevede una multa da 103 a 1.032 euro per chi omette comunicazioni obbligatorie. L’importo è ridotto a un terzo se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla scadenza.